Le presenti Norme Tecniche di Attuazione recepiscono, in
linea di massima, quanto previsto nello strumento attuativo precedente,
scadente il 15/03/2003.
Dalla lettura dei vigenti strumenti urbanistici generali, dei Comuni di
Adria e Loreo, sui i cui territori l’Area Industriale Attrezzata
insiste e delle Varianti agli stessi apportate ai sensi dell’art.
5 della Legge regionale 22 Aprile 1977 n. 33, si evince che le norme del
P.I.P. in vigore risultano essere di riferimento anche per lo strumento
urbanistico generale (PRG).
ART. 1
Il presente Piano per gli Insediamenti Produttivi si compone dei seguenti
elaborati:
A
RELAZIONE GENERALE
B
RELAZIONE FINANZIARIA
C
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
D
ELENCO DITTE DA ESPROPRIARE
TAV. n. 1
ESTRATTO PRG dei Comuni di Adria e Loreo scala 1:5.000
TAV. n. 2
STATO DI FATTO – RETE STRADALE scala 1:2.500
TAV. n. 3
STATO DI FATTO – RETI TECNOLOGICHE
Rete acque bianche - nere e acquedotto scala 1:2.500
TAV. n. 4
STATO DI FATTO – RETI TECNOLOGICHE
Illuminazione pubblica – Rete F.M. – telefono e metano scala
1:2.500
TAV. n. 5
STATO DI FATTO – RETE STRADALE
Inserimento nuove infrastrutture di progetto scala 1:2.500
TAV. n. 6
PROGETTO – ZONIZZAZIONE scala 1:2.500
TAV. n. 7
PROGETTO – RETI TECNOLOGICHE
Rete acque bianche – nere e acquedotto scala 1:2.500
TAV. n. 8
PROGETTO – RETI TECNOLOGICHE
Illuminazione pubblica – Rete F.M. – telefono e metano scala
1:2.500
TAV. n. 9
PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:2.000
ART. 2
A completamento ed integrazione di quanto prescritto dalle Norme Tecniche
di Attuazione degli strumenti urbanistici generali dei Comuni di Adria
e Loreo, si prescrivono le norme previste dagli articoli che seguono.
Queste norme, pur tenendo presente quelle approvate con la Variante n.
5 del P.I.P. originario sono state, in alcune aree, modificate in senso
più restrittivo e ciò per adeguarsi alle normative regionali
e statali più recenti.
ART. 3
Ciascuna delle aree nelle quali è suddiviso il Piano degli Insediamenti
Produttivi, ammettono solo le specifiche destinazioni funzionali ad esse
assegnate.
Nelle aree classificate D3 (art. 7), per quelle destinate ad attrezzature
portuali (art. 11) e per le banchine in autonomia funzionale (art. 13)
gli interventi edificatori devono risultare conformi ad uno specifico
programma di utilizzo dell’intera area zonizzata, approvato preventivamente
dal Consorzio A.I.A..
ART. 4
Il Piano degli Insediamenti Produttivi prevede la seguente zonizzazione:
D1 Aree produttive da completare;
D2 Aree produttive di nuovo impianto;
D3 Aree per attività ricettive, turistiche e per
il tempo libero;
VP Verde primario;
VA Verde attrezzato;
P Parcheggi;
Aree per attrezzature portuali;
Banchina pubblica;
Banchina in autonomia funzionale;
Attrezzature tecnologiche;
Fasce di rispetto stradale e fluviale.
ART. 5
D1 – AREE PRODUTTIVE DA COMPLETARE
Nelle zone per insediamenti produttivi D1 sono ammessi soltanto insediamenti
produttivi.
E’ consentita la costruzione di unità residenziali per l’abitazione
del custode o del conduttore nella misura di una abitazione per ogni attività
produttiva con il limite massimo di 500 mc.
Si prescrive inoltre quanto segue:
Lotto minimo:
La superficie minima fondiaria di ciascun lotto non potrà essere
inferiore a mq. 5.000;
Superficie coperta:
La superficie copribile a disposizione non potrà superare il 45%
del lotto;
Altezza massima:
L’altezza degli edifici dovrà corrispondere alle necessità
funzionali dell’attività produttiva;
Distanze minime:
- dai fabbricati ml. 10,00;
- dalle strade (misurate dal ciglio) ml. 20;
- dal Canalbianco (misurata dall’unghia a terra degli argini) ml.
50,00;
- dagli altri canali, rispettando le norme emesse dai vari Enti di gestione;
- dai confini ml. 10,00;
- sono ammesse distanze inferiori dalle strade, con il limite minimo assoluto
di mt. 5,00 e dai confini esclusivamente per tettoie per coprire i parcheggi,
cabine elettriche, impianti di depurazione, attrezzature e impianti non
rilevanti dal punto di vista edilizio.
Obblighi diversi:
a) tutta la proprietà dovrà obbligatoriamente essere recintata
con l’impiego di materiali e manufatti espressamente approvati dal
Comune;
b) gli spazi liberi all’interno della fabbrica dovranno essere alberati
con alberi d’alto fusto;
c) è obbligatoria la realizzazione di aree di parcheggio privato
nella misura minima del 10 % della superficie del lotto.
ART. 6
D2 – AREE PRODUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO
Nelle zone per insediamenti produttivi D2 sono ammessi insediamenti produttivi
e:
- laboratori di ricerca ed analisi;
- attività di stoccaggio;
- attività di spedizione merci e corrieri;
- attività a servizio del traffico portuale;
- attività doganali.
Altre attività non espressamente indicate possono essere ammesse
per analogia e complementarietà alle attività economiche
sopraesposte.
Nell’ambito delle zone produttive e/o portuali è ammessa
la compresenza di attrezzature tecnologiche e/o di servizio di interesse
pubblico.
E’ pure consentita la costruzione di unità residenziali per
l’abitazione del custode o del conduttore nella misura di una abitazione
per ogni attività nel limite massimo di 500 mc.
Si prescrive inoltre quanto segue:
Lotto minimo:
La superficie minima fondiaria di ciascun lotto non potrà essere
inferiore a mq. 10.000;
Superficie coperta:
La superficie copribile a disposizione non potrà superare il 50%
del lotto;
Altezza massima:
L’altezza degli edifici dovrà corrispondere alle necessità
funzionali dell’attività produttiva;
Distanze minime:
- dai fabbricati ml. 10,00;
- dalle strade (misurate dal ciglio) ml. 20;
- dal Canalbianco (misurata dall’unghia a terra degli argini) ml.
50,00;
- dagli altri canali, rispettando le norme emesse dai vari Enti di gestione;
- dai confini ml. 10,00;
- sono ammesse distanze inferiori dalle strade, con il limite minimo assoluto
di mt. 5,00 e dai confini esclusivamente per tettoie per coprire i parcheggi,
cabine elettriche, impianti di depurazione, attrezzature e impianti non
rilevanti dal punto di vista edilizio.
Obblighi diversi:
a) tutta la proprietà dovrà obbligatoriamente essere recintata
con l’impiego di materiali e manufatti espressamente approvati dal
Comune;
b) gli spazi liberi all’interno della fabbrica dovranno essere alberati
con alberi d’alto fusto;
c) è obbligatoria la realizzazione di aree di parcheggio privato
nella misura del 10 % della superficie del lotto;
ART. 7
D3 – AREE PER ATTIVITA’ RICETTIVE –
TURISTICHE E PER IL TEMPO LIBERO
Nelle zone per attività ricettive D3 sono previsti i seguenti servizi
di carattere collettivo:
- Edifici per uffici e/o rappresentanze commerciali;
- Piccole strutture di vendita;
- Edifici per la cultura, per gli spettacoli e per il tempo libero;
- Attrezzature alberghiere;
- Edifici per il culto;
- Attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti.
Eventuali attività non espressamente indicate possono essere ammesse
per analogia e complementarietà alle attività economiche
sopraesposte.
Si prescrive inoltre quanto segue:
Indice fondiario: 1 mc/mq;
Superficie coperta:
La superficie copribile non potrà superare il 50 % del lotto a
disposizione;
Altezza massima:
L’altezza degli edifici dovrà corrispondere alle necessità
funzionali dell’attività;
Distanze minime:
- dai fabbricati ml. 10,00;
- dalle strade (misurate dal ciglio) ml. 20;
- dal Canalbianco (misurata dall’unghia a terra degli argini) ml.
50,00;
- dagli altri canali, rispettando le norme emesse dai vari Enti di gestione;
- dai confini di proprietà ml. 10,00;
Dovranno essere individuati parcheggi le cui superfici dovranno rispettare
quanto previsto dalle norme vigenti per le singole fattispecie di intervento.
ART. 8
VP – VERDE PRIMARIO
Le zone a verde primario sono destinate alla creazione di aree verdi piantumate
con essenze arboree e arbustive, opportunamente sistemate per creare barriere
filtro di carattere ambientale.
ART. 9
VA – VERDE ATTREZZATO
Tali aree sono destinate al gioco ed al tempo libero, con la realizzazione
di impianti sportivi e ricreativi.
Gli interventi si attuano per intervento diretto, secondo i seguenti indici:
Superficie coperta:
Gli impianti sportivi coperti non potranno superare il 20 % del lotto;
Altezza massima:
ml. 7,50 salvo diverse esigenze documentate;
Distanze minime:
- dai fabbricati ml. 10,00;
- dalle strade (misurate dal ciglio) ml. 20;
- dal Canalbianco (misurata dall’unghia a terra degli argini) ml.
50,00;
- dagli altri canali, rispettando le norme emesse dai vari Enti di gestione;
- dai confini di proprietà ml. 10,00;
ART. 10
PARCHEGGI
Le aree di cui al titolo sono destinate alla creazione di parcheggi.
ART. 11
AREE PER ATTREZZATURE PORTUALI
La zona di cui al titolo è destinata alle infrastrutture tecniche
del porto, agli uffici pubblici e privati a queste connessi, all’insediamento
di officine per la manutenzione e la riparazione dei natanti, di magazzini
e di depositi, di attività di manutenzione connesse con le attività
produttive.
Sono inoltre ammesse le abitazioni del custode purché non superino
i 500 mc. per unità produttiva. Le abitazioni devono aggregarsi
e comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, possibilmente
in aderenza ad essi.
Si prescrive inoltre quanto segue:
Superficie coperta: non può essere superiore al 50 % dell’area;
Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml. 10,00, esclusi
i volumi tecnici; possono essere consentite altezze superiori sulla base
di documentate esigenze;
Distanza dai confini: non può essere inferiore a ml. 10,00;
Distanza dal ciglio delle strade: non può essere inferiore a ml.
10,00;
Distacco dai fabbricati: non può essere inferiore all’altezza
del fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml.
10,00.
ART. 12
BANCHINA PUBBLICA
Tale area prevede la localizzazione delle funzioni di scambio intermodale
dei diversi sistemi di trasporto presenti nell’Area Attrezzata (ferro,
acqua, gomma) per le quali è prevista la gestione pubblica da parte
del Consorzio per l’Area Attrezzata.
Tale zona è quindi destinata alla formazione di quelle attrezzature
tecnologiche necessarie a questa funzione di scambio.
Tale area dovrà essere attuata tramite un Programma di Utilizzo
che individui e definisca progettualmente gli elementi componenti della
stessa (banchina, infrastrutture, uffici, depositi, ecc.) che verrà
redatto dal Consorzio dell’Area Attrezzata.
ART. 13
BANCHINA IN AUTONOMIA FUNZIONALE
Tale area prevede la localizzazione delle funzioni di scambio intermodale
dei due sistemi di trasporto presenti (acqua, gomma) per le quali è
prevista la gestione privata da parte esclusivamente dell’azienda
dislocata lungo il canale, al fine di soddisfare i propri cicli produttivi.
Tale zona è quindi destinata alla formazione di quelle attrezzature
tecnologiche necessarie a questa funzione di scambio.
ART. 14
ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
La zona di cui al titolo è destinata all’insediamento delle
attrezzature per il funzionamento delle reti tecnologiche primarie, dei
servizi comunali e di altri enti pubblici. Al suo interno possono essere
realizzati depuratori, inceneritori, torri piezometriche, cabine telefoniche
e di trasformazione elettrica, depositi, magazzini, officine, ecc.
Si prescrive inoltre quanto segue:
- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore
a ml. 5,00;
- Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml. 10,00;
- Distanza dalle strade: (misurate dal ciglio) ml. 5,00;
- Distanza dal Canalbianco: (misurata dall’unghia a terra degli
argini) ml. 50,00;
- Distanza dagli altri canali: rispettando le norme emesse dai vari Enti
di gestione.
E’ consentita la sopraelevazione o sistemazione di attrezzature
esistenti, anche a distanze diverse da quelle sopraccitate, con un minimo
di ml. 6,00 dai fabbricati.
Eventuali deroghe possono essere consentite in presenza di comprovate
necessità tecniche e funzionali dei singoli impianti e delle singole
attrezzature ai sensi dell’art. 80 della L.R. 61/85.
ART. 15
FASCE DI RISPETTO STRADALE E FLUVIALE
Nelle fasce di cui al titolo è vietata ogni nuova costruzione.
Le aree comprese nelle zone di rispetto stradale e fluviale sono computabili,
ai fini dell’edificabilità delle aree finitime, secondo i
parametri delle stesse.
Nelle fasce di rispetto stradale sono consentite le seguenti opere:
ampliamenti delle strade di cui fanno fregio o delle strade di servizio,
impianti di verde decorativo, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche
(fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, ecc.), impianti
per la distribuzione di carburanti, cabine di trasformazione elettrica.
La messa a dimora di nuove piante arboree deve avvenire a una distanza
non inferiore a ml. 10,00 dal ciglio della strada.
Nelle fasce di rispetto fluviale sono consentite soltanto le opere necessarie
alla manutenzione ed al potenziamento delle alberature, del verde esistente,
alla sistemazione idrogeologica dei terreni e alla costruzione dei manufatti
necessari per la sorveglianza e la regolazione del regime idraulico. La
fascia di rispetto viene misurata a partire dall’unghia a campagna
dei fiumi e degli scoli.
Adria 12 maggio 2003 I PROGETTISTI
Arch. Ing. Milto Baratella
Årch. Ing. Giorgio Berganton
Arch. Gianni Massarente
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